In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza del 1° febbraio 2010, n. 2223.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 05 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Ottobre 2017 (radiazione)
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