La restituzione di documenti al cliente mediante deposito presso il COA

L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 05 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 17 Novembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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