L’avvocato che trattenga documenti e assegni della parte assistita, condizionandone la riconsegna al pagamento del compenso per le prestazioni svolte, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei doveri di probità e lealtà propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 12-29 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 28 novembre 2000, n. 218
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 28 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 29 Luglio 1999 (sospensione)
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