La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello avente ad oggetto (come nella specie) l’impugnazione della delibera di archiviazione del procedimento (tanto per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare quanto per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare già maturata e rilevata in sede distrettuale), a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 100 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 05 Maggio 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 18 Dicembre 2019 (archiviazione)
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