Gli avvocati che esercitano la funzione di magistrato onorario non sono perciostesso esonerati dall’obbligo di formazione continua previsto dall’Ordinamento forense, ma vi sono anzi espressamente tenuti (art. 22 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116), giacché le attività che connotano il ruolo e la responsabilità sociale dell’avvocato sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente giudiziarie, di talché specifiche e diverse sono anche le rispettive attività formative. Conseguentemente, l’attività di magistrato onorario, sebbene abbia ad oggetto e presupponga lo studio di questioni giuridiche, non costituisce di per sè causa di esenzione o esonero dall’obbligo formativo in parola, né per ragioni di autoformazione (che presuppone infatti una specifica interlocuzione con il proprio COA), né tantomeno per motivi legati all’impegno ritenuto tanto assorbente da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i richiesti “crediti formativi” (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva assolto l’obbligo formativo perché impegnato a svolgere funzioni di giudice onorario, che dal 2007 era l’unica sua attività lavorativa, tanto da non aver più assunto alcun incarico professionale da oltre un decennio; aggiungeva, inoltre, che l’approfondimento nell’analisi normativa e giurisprudenziale, ai fini della redazione dei provvedimenti decisori, doveva comunque essere valutata favorevolmente in funzione dell’aggiornamento professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto entrambe le argomentazioni difensive).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 05 Maggio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Ottobre 2019 (archiviazione)
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