È illegittima l’iscrizione all’albo con riserva, in quanto la riserva, se sciolta in senso negativo dopo l’iscrizione, arrecherebbe danno alle parti assistite dal professionista e turbamento al retto funzionamento della giustizia. (Nella specie il professionista aveva fatto ricorso al TAR contro la valutazione della prova scritta per l’esame di abilitazione, e aveva ottenuto la sospensiva, svolgendo con esito positivo le prove orali. Aveva quindi ottenuto una sentenza favorevole dal TAR, e una altrettanto favorevole decisione del Consiglio di Stato, e, in attesa che quest’ultima divenisse definitiva, aveva chiesto e ottenuto l’iscrizione all’albo con riserva). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 217
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 28 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Luglio 1999
0 Comment