Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 06 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 02 Luglio 2018 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7501 del 08 Marzo 2022 (respinge)
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