Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma del cliente poi risultata falsa giacché, specie allorché la sottoscrizione stessa non sia stata apposta in sua presenza (ove consentito), è necessario che il difensore si accerti che essa provenga effettivamente dalla parte interessata (Nel caso di specie, trattavasi di firma, apparentemente del cliente, apposta in calce ad una querela ma che, secondo una successiva perizia grafologica esperita in sede penale, era stata in realtà apposta dello stesso difensore autenticante. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021
NOTA:
In arg. cfr. pure le pronunce conformi di Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 178 del 9 ottobre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 3 luglio 2013, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 3 del 31 Ottobre 2016 (sospensione)
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