La violazione del principio di corrispondenza tra addebito e pronuncia è configurabile unicamente nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero quanto la violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello contestato e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 04 Dicembre 2018 (sospensione)
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