Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata (come nella specie) allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 23 del 10 Aprile 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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