Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo (Nel caso di specie, numerosi siti web, anche di rilievo nazionale, avevano pubblicato la notizia che l’incolpato era stato appena condannato dal tribunale alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per fatti commessi alcuni anni prima, peraltro tutti maturati nell’esercizio della professione d’avvocato; per tali fatti, a suo tempo era stato tempestivamente aperto il relativo procedimento disciplinare, poi sospeso in attesa della sentenza penale, giunta la quale era stato quindi emesso il provvedimento cautelare in sede disciplinare, stante il predetto clamor dalla stessa suscitato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserito difetto di attualità del c.d. strepitus fori).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 30 Aprile 2021 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Dicembre 2020 (sospensione cautelare)
0 Comment