Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, se pur revocato dall’incarico, ometta di informare la parte assistita della avvenuta notifica della sentenza, consentendo il formarsi del giudicato; la revoca del mandato non esime, infatti, il difensore dal dovere di informare la parte già assistita delle comunicazioni ricevute nel suo interesse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 18 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 214
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 28 Novembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 18 Dicembre 1997 (censura)
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