Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 85 del 30 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 30 Aprile 2021 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 44 del 07 Gennaio 2021 (sospensione cautelare)
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