Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza.

Non vi è difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, se la decisione disciplinare abbia accertato una responsabilità inferiore a quella prospettata nella contestazione, ove comunque l’incolpato sia stato messo in grado di conoscere quali fossero gli addebiti in concreto mossigli. (Nella specie al professionista era stata contestata la violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, lealtà e correttezza per aver omesso di informare il cliente dell’avvenuta notifica della sentenza). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 18 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 28 Novembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 18 Dicembre 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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