In tema di procedimento disciplinare, l’impugnazione della delibera del Consiglio territoriale va notificata esclusivamente al P.M. e al P.G. presso la Corte di Appello (artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF 2/2014), e non pure all’incolpato a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita inammissibiltà dell’impugnazione proposta dal COA avverso la delibera di archiviazione del CDD per mancata notificazione della stessa nei suoi confronti. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che l’incolpato era stato regolarmente citato a comparire in udienza al fine di esercitare il suo legittimo diritto di difesa, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 76 del 15 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 15 Aprile 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 30 Aprile 2020 (archiviazione)
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