Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale del C.d.O. – Valutazione gravità delle imputazioni mosse al professionista.

La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni penali, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato indagato per il reato di minacce ed estorsione a danno dei clienti, per aver manifestato l’intento di rivelare la natura fittizia di una fattura che egli stesso aveva reperito per favorire la copertura dell’acquisto di beni di contrabbando). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 5 agosto 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 23 novembre 2000, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 23 Novembre 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 05 Agosto 1999
Giurisprudenza CNF

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