La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare, anche in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 10 Novembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 37550 del 30 Novembre 2021 (respinge)
0 Comment