Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 67 del 31 marzo 2021
NOTA:
In tema di esposto anonimo, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 31 Marzo 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Ottobre 2017 (censura)
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