Il professionista che usi nei confronti dei terzi espressioni minacciose e offensive pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era incolpato di turpiloquio e aveva inveito contro alcuni funzionari di banca, strattonando anche un vigilante. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Marzo 1998 (sospensione)
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