L’avvocato che consegni al cliente detenuto un bene (orologio) omettendo di chiedere l’autorizzazione alla direzione della Casa circondariale, così violando il regolamento dell’istituto penitenziario, e trattenga somme avute per l’espletamento del mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 23 novembre 2000, n. 210
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Ottobre 1998 (sospensione)
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