Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie l’inadempimento dell’avvocato riguardava il pagamento dei canoni di un contratto di locazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 63 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 31 Marzo 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera n. 13 del 12 Febbraio 2015 (censura)
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