E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il comportamento dell’avvocato che, con artifizi e raggiri, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che abbia lui stesso falsificato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva falsificato diversi modelli F23 in svariate cause dallo stesso patrocinate, al fine di ottenere un maggior e non dovuto rimborso delle relative spese dalle controparti e dai propri assistiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni due e mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 62 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 11 Maggio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35461 del 19 Novembre 2021 (respinge)
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