Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e colleganza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie svolte dal collega corrispondente a cui aveva indirizzato il proprio cliente e per le quali, quest’ultimo, aveva versato il dovuto compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 26 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 26 Settembre 1998
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