L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante, ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 26 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 26 Settembre 1998
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