Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, anche se per un breve periodo, abbia esercitato la professione forense pur versando in ipotesi di incompatibilità, in quanto dipendente pubblico. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 1998 (sospensione)
0 Comment