Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista, dipendente pubblico, che per ottenere l’iscrizione all’albo degli avvocati non dichiari di versare in stato di incompatibilità, ex art. 3 r.d.l. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 1998 (sospensione)
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