Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione al CNF da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Consiglio dell’Ordine presso cui, l’incolpato è iscritto (Nella specie trattavasi di impugnazione -peraltro proposta in proprio dall’esponente non avvocato, nonché depositata direttamente al CNF anziché presso il Consiglio territoriale- avverso il provvedimento di archiviazione dell’esposto disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 47 del 18 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 18 Marzo 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 09 Novembre 2018 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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