Ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge n. 247/12, l’iscritto moroso rispetto al pagamento del contributo annuale dovuto al COA è sospeso a tempo indeterminato con provvedimento non avente natura disciplinare, sicché in tal caso non opera il divieto di cancellazione dall’albo ex art. 17, comma 16 della legge n. 247/12, in quanto espressamente riferito all’ambito disciplinare; conseguentemente, ove detta (legittima) cancellazione intervenga nelle more del procedimento di impugnazione del suddetto provvedimento di sospensione, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio stesso per cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2021
NOTA:
Sull’inoperatività del divieto di cancellazione dall’albo in caso di sospensione a tempo indeterminato per morosità ex art. 29, co. 6, L. n. 247/12, cfr. Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 22 novembre 2017, n. 90.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 26 Febbraio 2021 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)
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