Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Novembre 2018 (sospensione)
0 Comment