Al quesito può essere fornita risposta positiva.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. n. 70/2016, ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del regolamento “continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”. Pertanto, non si applica a detti tirocinanti il termine di sei anni per la richiesta del certificato, di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, riferito unicamente ai tirocini soggetti alla nuova disciplina.
Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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