La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro.
In tale eventualità, restano ferme tutte le previsioni relative ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo alla figura del dominus che – lo si ricorda – è il primo responsabile del corretto e proficuo svolgimento del tirocinio, in ogni sua fase. Ciò, sia se il praticante abbia richiesto l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, sia che non la abbia richiesta.
Quanto al quesito relativo al conteggio del numero massimo dei praticanti, a stretto rigore dovrebbe ritenersi che in tale computo rientrino anche i praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e ancora iscritti presso il dominus. Si rammenta, tuttavia, che ai sensi del medesimo articolo 41, comma 10, detto limite può essere superato previa autorizzazione del COA che, nel valutarne il rilascio, potrà considerare anche tale circostanza che ben può ritenersi attinente alla “attività professionale del richiedente e all’organizzazione del suo studio”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
0 Comment