L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
0 Comment