Il diritto di astenersi dalle udienze così come il diritto di non aderire all’astensione sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, né gli organi istituzionali dell’avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l’esercizio del diritto, di lavorare o di astenersi, si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi e discredito alla dignità e al decoro dell’avvocatura. E’ pertanto disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, non aderendo all’astensione, e senza avvertire la controparte, abbia insistito per l’effettuazione della prova per testi, assumendo così un comportamento volto a danneggiare il collega di controparte assente. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 1 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 23 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 01 Dicembre 1997 (avvertimento)
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