La risposta è resa nei termini seguenti.
La competenza a formulare al CDD istanza volta alla riapertura del procedimento disciplinare in relazione all’intervento – sui medesimi fatti – di sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso rientra tra i casi nei quali sono mantenute in capo al COA – eccezionalmente – poteri relativi ad adempimenti in qualche modo collegati allo svolgimento del procedimento disciplinare. Come chiarito fin dal parere n. 80/2015, si tratta sempre di adempimenti vincolati, in relazione ai quali non residua in capo al COA alcun margine di discrezionalità. Tale è anche l’eventualità dedotta nel quesito: qualora il COA abbia notizia dell’intervento di sentenza penale di assoluzione è tenuto a formulare istanza di riapertura, onde consentire al CDD di procedere a una nuova valutazione degli addebiti disciplinari. Trattandosi di adempimento funzionale alla miglior garanzia dei diritti degli iscritti – e, soprattutto, del corretto esercizio della funzione disciplinare – esso non può ritenersi limitato alle sole decisioni adottate dai COA prima dell’entrata in funzione dei CDD, bensì riguarda tutte le decisioni disciplinari, indipendentemente dall’organo che le abbia pronunciate. In ognuno di questi casi, come cennato, il COA dovrà formulare istanza per la riapertura, sulla quale sarà il CDD a pronunciarsi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
0 Comment