La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro e, dunque, anche l’iscrizione a seguito di trasferimento.
Quanto alla indicazione del domicilio professionale presso avvocato con almeno cinque anni di esercizio, essa deve ritenersi indefettibile ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera a) della legge professionale, come attuato dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del d.m. 16 agosto 2016, n. 178.
La necessità del possesso di tale requisito permane pure a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 02 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
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