Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Virgintino), sentenza n. 32 del 26 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 02 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
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