Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 14 Gennaio 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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