L’Avvocato che in un secondo giudizio tra gli stessi soggetti, al quale però partecipa anche altra parte, esibisce documenti contenenti dati sensibili o riservati riguardanti la controparte e da questa prodotti nel primo giudizio, non commette illecito disciplinare sotto il profilo della violazione delle norme sulla privacy, in ragione della preminenza delle esigenze di difesa rispetto all’interesse alla riservatezza nei confronti dei terzi, anche quando si tratta di dati sensibili e/o ultrasensibili. (In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha disposto l’archiviazione della segnalazione di illecito disciplinare nei confronti di un Avvocato che, acquisita in un precedente giudizio l’interdittiva antimafia emessa ai danni della controparte dall’UTG, l’aveva depositata in un successivo giudizio promosso dalla sua assistita nei confronti sia della medesima controparte che della sua mandataria)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Capasso, rel. Ricigliano), archiviazione del 10 maggio 2021
0 Comment