È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1°comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso a tempo indeterminato, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista era stato sospeso a tempo indeterminato per l’omesso invio alla cassa di previdenza del modello 5/92). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 21 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 21 Ottobre 1999
0 Comment