La decorrenza del termine perentorio posto dall’art. 297 c.p.c. per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso (nella specie, per pregiudizialità penale) presuppone che il processo pregiudiziale sia stato definito con sentenza passata in giudicato; pertanto, sicché l’inosservanza di detto termine non può essere invocata nel diverso caso in cui il procedimento disciplinare sia stato “riattivato” prima di tale momento dal COA con atto di “ripresa” che non è soggetto a termini di decadenza.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19030 del 06 Luglio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 25 Gennaio 2021
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