L’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 24 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 20 Febbraio 2018 (sospensione)
0 Comment