L’avvocato che trattenga presso il proprio studio somme di spettanza del cliente, omettendo di darne il rendiconto e restituendone solo una parte dopo un lungo lasso di tempo pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 6 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 06 Luglio 1998 (sospensione)
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