Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 13 Gennaio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
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