In tema di sospensione cautelare, il c.d. strepitus fori si sostanzia nell’“allarme” che la relativa vicenda penale abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine. Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della misura cautelare, stante l’evidenziata natura discrezionale del potere con essa esercitato, è limitato, pacificamente, al controllo di legittimità del provvedimento non potendosi estendere ad un riesame del merito e restando precluso ogni riscontro in ordine all’opportunità della comminata sospensione; ciò, in buona sostanza, comporta non la totale esclusione del controllo della motivazione, ma la sua sindacabilità nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 13 Gennaio 2021 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
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