Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 11 Gennaio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 15 Febbraio 2017 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment