Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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