L’avvocato deve informare il cliente sullo stato della pratica, anche in mancanza di esplicite richieste in tal senso

L’avvocato è tenuto ad informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato, ogni volta che ciò sia opportuno, quindi a prescindere da eventuali richieste in tal senso ricevute, le quali -per converso- non fanno automaticamente sorgere l’obbligo deontologico in parola allorché non vi siano provvedimenti od attività meritevoli di comunicazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 11 Gennaio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 15 Febbraio 2017 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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