La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, durante una riunione presso il proprio studio alla presenza dei rispettivi clienti e tecnici di parte, rivolgeva alla Collega le seguenti frasi: “ma cosa ne vuoi sapere te di queste cose, sei una ragazzina, sei nata ieri. Io non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo fascicolo su cui lavorare”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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