All’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)
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