In tema di cancellazione dall’albo forense per una causa di incompatibilità (nella specie, l’avocato era amministratore unico di una società di capitali), il venir meno, nelle more del giudizio di impugnazione, della causa di incompatibilità stessa (nella specie, per dismissione della carica societaria) determina l’accoglimento del ricorso per ragioni sopravvenute e quindi l’annullamento del provvedimento di cancellazione impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 11 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 11 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 04 Giugno 2018 (cancellazione amm.va)
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